|
Chi è tenuto alla predisposizione del DPSS?
Secondo l'articolo 34 e 35 del D.lgs 196/2003, per l’adozione delle misure minime di sicurezza secondo l’allegato B, il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere predisposto in tutti i casi in cu
i si verifica il trattamento di dati personali, personali sensibili o personali giudiziari effettuato con strumenti elettronici (richiamato nell’art. 34, comma 1, g).
E’ estremamente utile elaborare un "piano di sicurezza", soprattutto come elemento di prova dell'adozione di "tutte le misure idonee" in vista di possibili azioni civili. Sono molte, infatti, le situazioni rispetto alle quali vige un più generale obbligo di adottare ulteriori misure, oltre quelle minime, per garantire una riduzione del rischio attraverso l'applicazione di accorgimenti di tipo organizzativo e tecnico la cui mancata predisposizione comporta l'obbligo del risarcimento del danno in sede civile.
Quali sono le sanzioni a cui si va incontro in caso di mancato adempimento? Le sanzioni previste dal D.lgs 196/2003 sdi dividono in amministrative, civili e penali.
Sanzioni amministrative • Per omessa o inidonea inform
ativa all'interessato è prevista la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro e, nel caso di dati sensibili o di particolare rilevanza del danno, da 5.000 a 30.000 euro (art. 161) e aumentabile sino al triplo. • Per cessione dei dati in violazione delle norme è prevista la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (art. 162). • Per omessa notifica è prevista la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro con pubblicazione dell'ordinanza (art. 163). • Per inosservanza alle richieste del Garante è prevista la sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro (art. 164).
Sanzioni penali
• In caso di danni per effetto di trattamento (art.15 c.1) è previsto un risarcimento ai sensi dell'art.2050 c.c. (attività pericolosa) e (art. 15 c.2) un risarcimento del danno non patrimoniale. • Per omessa adozione delle misure minime sicurezza (art.169) è previsto l'arresto sino a due anni o una ammen
da da 10.000 a 50.000 euro, con la possibilità di estinguere il reato adeguandosi (entro l limite stabilito dall'autorità)e pagando ¼ del massimo dell'ammenda. • Per inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 10) è previsto l'arresto da 3 mesi a 2 anni.
Sanzioni civili
In caso di danni per effetto di trattamento (art.15 c.1) è previsto un risarcimento ai sensi dell'art.2050 c.c. (attività pericolosa) e (art. 15 c.2) un risarcimento del danno non patrimoniale.
|