|
L'Autorità Garante per la privacy ha emanato il provvedimento generale sulla videosorveglianza.
Il provvedimento in questione non è altro che uno strumento per venire incontro alla necessità da una parte di soggetti privati e pubblici di monitorare ambienti esposti a rischi in materia di sicurezza e dall'altra l’interesse del singolo alla riservatezza dei propri dati personali (tra cui l’immagine). Il Codice in materia di protezione dei dati personali tutela il principiodi riservatezza, peraltro tutelato anche dal codice penale che vieta le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, pertanto nel ripetto della liceità di questi testi il Garante ha determinato con il principio di necessità che i sistemi di videosorveglianza possono essere predisposti solo laddove sussista un oggettivo bisogno di controllo. Secondo questo principio occorre evitare la rilevazione in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali l’adozione delle telecamere sia finalizzata totalmente a fini di “apparenza o prestigio”. Sono vietate le riprese a fini pubblicitari o promozionali-turistici .
I titolari del trattamento devono informare delle riprese sull'area in cui sono predisposti gli stumenti e garantire che i dati registrati rispettino le norme minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, tra cui la registrazione che ha un tempo limite da rispettare. L’informativa deve indicare le finalità e le modalità di conservazione delle riprese e i recapiti presso cui l’interessato potrà esercitare i propri diritti sulla privacy.
Le registrazioni dei dati dovranno essere protette da accessi non autorizzati, pertanto non potranno essere diffuse o comunicate a terzi.
Lo statuto dei Lavoratori definisce il divieto di sorveglianza a distanza per finalità di controllo , nell’ipotesi in cui poi il datore di lavoro intenda promuovere la propria attività con riprese interne all’azienda a scopo promozionale per la divulgazione in cui possa essere coinvolto anche il personale dipendente può esercitare i propri diritti sulla privacy e negare il consenso.
Un breve riassunto schematico del proveddimento generale sulla videosorveglianza e al decalogo delle regole per non violare la privacy possono essere consultate nel seguente documento
Per una lettura approfondita rimandiamo alla normativa descritta nel dossier del garante e provvediimenti generali decalogo.
|