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Scritto da Marica Bamberghi
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Per installare un sistema di videosorveglianza è opporturo rispettare le norme dettate per la protezione dei dati personali, in quanto immagine e voce costituisco un elemento della persona che con il i sistemi di videocontrollo vengono trattati a livello informatico (visione, memorizzazione, conservazione), per tanto soggetti alla disciplica del codice sulla Privacy. Riassumiamo qui il decalogo che determina come e se utilizzare un impianto di videosorveglianza.
Questo il decalogo:
* occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche; il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi; * i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esist
enza di banche dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza; i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili; * per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori; * i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa; * va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere
la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia; vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia; * i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi; * le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.
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