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Quando è possibile fare investigazionim private senza ledere il diritto altrui alla privacy e alla riservatezza dei propri dati personali?
E' necessaria l'autorizzazione del garante in base ai riferimenti di legge che devono essere rispettati ossia:
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI.
(Autori
zzazione n. 6/2004) esprime il rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), il quale individua i dati sensibili per poter svolgere qualsiasi forma di investigazione.
Si consideri che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
Si consideri altresì il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per svolgere una investigazione dife
nsiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile;
Si rimanda a una più chiara trattazione sulla normativa con il testo seguente:
normativa
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